{"id":14905,"date":"2024-03-07T15:20:38","date_gmt":"2024-03-07T14:20:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14905"},"modified":"2024-03-07T15:21:20","modified_gmt":"2024-03-07T14:21:20","slug":"legge-sulla-disabilita-come-viene-coinvolto-il-terzo-settore","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2024\/03\/07\/legge-sulla-disabilita-come-viene-coinvolto-il-terzo-settore\/","title":{"rendered":"Legge sulla disabilit\u00e0, come viene coinvolto il Terzo settore?"},"content":{"rendered":"<p>Lo scorso 11 gennaio \u00e8 stato oggetto di un\u2019Intesa in sede di Conferenza unificata&nbsp;uno schema di decreto legislativo intitolato \u201cDefinizione della condizione di disabilit\u00e0, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l\u2019elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato\u201d. Alcune delle disposizioni che hanno trovato spazio al suo interno riguardano anche&nbsp;il ruolo del Terzo settore nel futuro assetto delle politiche per la disabilit\u00e0 e dei relativi servizi&nbsp;ed \u00e8 a questo specifico aspetto, fra i tanti profili rilevanti dello schema di decreto, che \u00e8 dedicato questo articolo. La legge 227\/2021, gi\u00e0 citata poco sopra, costituisce, di per s\u00e9, una delle conseguenze normative del Pnrr.&nbsp;All\u2019interno della componente C2 del&nbsp;Pnrr, infatti, era prevista l\u2019approvazione di una \u201cLegge quadro sulla disabilit\u00e0<strong>\u201d<\/strong>, con lo scopo di realizzare pienamente quanto previsto dalla&nbsp;Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0, gi\u00e0 ratificata e resa esecutiva con la&nbsp;legge 18\/2009, seguendo un approccio coerente con il diritto e le politiche dell\u2019Unione europea (e \u2013 in particolare \u2013 con la&nbsp;Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione&nbsp;e con la&nbsp;\u201cStrategia europea per i diritti delle persone con disabilit\u00e0 2021-2030\u201d, adottata dalla Commissione nella primavera del 2021). Lo schema di decreto legislativo oggetto dell\u2019Intesa richiamata in apertura ricomprende 38 articoli, ripartiti in quattro capi. Nel primo, trovano spazio norme relative alle \u201cfinalit\u00e0 e alle definizioni generali\u201d. Nel secondo, si colloca la disciplina inerente al \u201cProcedimento valutativo di base\u201d e all\u2019\u201caccomodamento ragionevole\u201d. Il terzo capo del documento in esame \u00e8 dedicato alla \u201cValutazione multidimensionale e [al] progetto di vita individuale personalizzato e partecipato\u201d. Il quarto capo, infine, contiene le \u201cdisposizioni finanziarie, transitorie e finali\u201d. Non sono pochi, all\u2019interno dello schema di decreto, i passaggi che possono suscitare interesse, destare perplessit\u00e0 o essere oggetto di critiche, anche serrate. Come anticipato, non \u00e8 possibile, in questa sede, proporne un\u2019analisi puntuale; ci limiteremo a evidenziare, in maniera puntuale, il ruolo che il legislatore delegato ha individuato per gli enti del Terzo settore&nbsp; all\u2019interno dello schema di decreto. All\u2019interno del I e del IV capo \u2013 lo si pu\u00f2 anticipare \u2013 di Ets non c\u2019\u00e8 traccia; la nostra analisi deve partire dal II capo, dedicato, come gi\u00e0 detto, alle procedure di valutazione e all\u2019accomodamento ragionevole. Si tratta di ambiti molto importanti:&nbsp;le procedure di valutazione per le persone con disabilit\u00e0 e i loro familiari, costituiscono spesso un momento pieno di difficolt\u00e0. Ci\u00f2 per problemi che vanno dalla complessit\u00e0 delle procedure burocratiche, alle ripercussioni che la valutazione pu\u00f2 avere sui servizi e alle prestazioni cui si ha accesso, all\u2019effetto stigmatizzante che le procedure in questione possono generare. Lo schema prevede una procedura valutativa di base e ne delinea finalit\u00e0 e procedure. \u00c8 qui che troviamo un primo cenno agli Ets: all\u2019articolo 9, comma IV, si prevede che la procedura valutativa sia affidata a commissioni costituite in seno all\u2019Inps e che esse \u201csiano integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell\u2019Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili, dell\u2019Unione italiana ciechi e degli ipovedenti, dell\u2019Ente nazionale per la protezione e l\u2019assistenza ai sordomuti e dell\u2019Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilit\u00e0 intellettiva e disturbi del neuro sviluppo \u201d, in ogni occasione in cui le commissioni in questione debbano pronunciarsi sulle specifiche condizioni di disabilit\u00e0.&nbsp;La disposizione appena riportata ricalca piuttosto fedelmente quanto previsto&nbsp;all\u2019art. 1, comma III, della legge 295\/1990. Di seguito, non senza un errore materiale nella redazione del testo,&nbsp;lo schema di decreto legislativo, all\u2019art. 9, comma VIII,&nbsp;prevede alla copertura relativa agli oneri per la partecipazione ai lavori delle commissioni di valutazione del professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 11 gennaio \u00e8 stato oggetto di un\u2019Intesa in sede di Conferenza unificata&nbsp;uno schema di decreto legislativo intitolato \u201cDefinizione della condizione di disabilit\u00e0, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l\u2019elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato\u201d. 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