{"id":14891,"date":"2024-02-22T16:04:52","date_gmt":"2024-02-22T15:04:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14891"},"modified":"2024-02-22T16:05:34","modified_gmt":"2024-02-22T15:05:34","slug":"modello-231-anche-gli-enti-del-terzo-settore-possono-adottarlo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2024\/02\/22\/modello-231-anche-gli-enti-del-terzo-settore-possono-adottarlo\/","title":{"rendered":"Modello 231: anche gli enti del Terzo settore possono adottarlo"},"content":{"rendered":"<p>Per lungo tempo gli enti del Terzo Settore (Ets) hanno subito una costante crescita numerica ed economica tanto da richiedere un intervento organico di riordino del settore, realizzatosi solo con il decreto legislativo n. 117\/2017 (codice del Terzo Settore). La rilevanza del fenomeno degli enti non profit ha condotto, diversi anni dopo l\u2019introduzione del&nbsp;decreto legislativo 231\/2001&nbsp;in materia di responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti, ad interrogarsi circa l\u2019applicabilit\u00e0 della \u201cDisciplina 231\u201d alle organizzazioni prive di finalit\u00e0 di lucro ed in particolare agli enti del Terzo settore. Il&nbsp;decreto legislativo 231\/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la \u201cresponsabilit\u00e0 amministrativa delle societ\u00e0 e degli enti\u201d. L\u2019art. 1 indica con sufficiente precisione i destinatari della disciplina del decreto. Recita infatti il comma 2 dell\u2019articolo citato che le disposizioni in esame \u201csi applicano agli enti forniti di personalit\u00e0 giuridica e alle societ\u00e0 e associazioni anche prive di personalit\u00e0 giuridica\u201d, la caratteristica fondamentale sembra essere l\u2019esistenza di un\u2019organizzazione, cio\u00e8 di un soggetto di diritto caratterizzato da un certo grado di complessit\u00e0 organizzativa che, in quanto tale, si distingue dai singoli soggetti che lo compongono. Il comma 3 aggiunge poi che sono esclusi dall\u2019ambito applicativo della disciplina \u201clo stato, enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonch\u00e9 gli enti che svolgono funzioni di rilievo\u201d. L\u2019esclusione, con riferimento a enti di tale sorta, si spiega soltanto in considerazione del fatto che, per la loro natura pubblicistica, l\u2019estensione della responsabilit\u00e0 avrebbe comportato \u201cun costo probabilmente non compensato da adeguati benefici\u201d. Tutti gli enti destinatari del decreto 231, al fine di contenere il rischio di commissione di reati, sono tenuti, seppur non coattivamente, ad adottare un \u201cmodello di organizzazione e gestione\u201d (Mog<strong>).<\/strong>&nbsp;Quest\u2019ultimo pu\u00f2 assolvere sia ad una funzione preventiva ai sensi dell\u2019art. 6, comma 1, lettera a) del decreto, che non a caso parla di \u201cidoneit\u00e0 a prevenire reati\u201d; oppure rispondere a una logica special-preventiva, ossia dimostrare attraverso l\u2019adozione di un modello idoneo il \u201cravvedimento\u201d dell\u2019ente.<\/p>\n<p>Gli enti non profit di carattere privato (comitati, fondazioni, associazioni o altre organizzazioni collettive che perseguono fini ideali e\/o solidaristici) non rientrano certamente nella categoria pubblicistica degli enti espressamente esclusi, ma non rientrerebbero comunque nella sfera applicativa del decreto legislativo n. 231\/2001 in quanto carenti del necessario \u201ccarattere imprenditoriale\u201d dell\u2019attivit\u00e0 svolta, requisito attorno al quale appare essere costruito il complessivo sistema punitivo del decreto legislativo. La situazione di incertezza applicativa \u00e8 poi definitivamente mutata a seguito dell\u2019introduzione del codice del Terzo settore, il quale ha previsto espressamente che l\u2019organo di controllo dell\u2019Ets \u00e8 tenuto, laddove istituito, a vigilare sull\u2019osservanza delle disposizioni contenute nel decreto 231, qualora applicabili, e sull\u2019adeguatezza e corretto funzionamento dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell\u2019ente stesso.&nbsp;Pertanto, da una lettura unitaria e sistematica delle norme appena citate emerge chiaramente una possibile applicazione della \u201cdisciplina 231\u201d nell\u2019ambito della riforma del Terzo settore. Nonostante la costruzione del modello si basi sostanzialmente su una prospettiva di tipo aziendalistico, anche le organizzazioni non profit, e quindi gli enti del Terzo settore, possono&nbsp;a&nbsp;dotarsi di un Mog attraverso l\u2019identificazione delle attivit\u00e0 e dei processi aziendali a rischio, la mappatura delle aree a rischio reato e dei processi \u201csensibili\u201d, la valutazione del risk assessment e, infine, la definizione di principi generali e protocolli specifici di controllo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per lungo tempo gli enti del Terzo Settore (Ets) hanno subito una costante crescita numerica ed economica tanto da richiedere un intervento organico di riordino del settore, realizzatosi solo con il decreto legislativo n. 117\/2017 (codice del Terzo Settore). 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