{"id":14861,"date":"2024-01-23T10:06:40","date_gmt":"2024-01-23T09:06:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14861"},"modified":"2024-01-23T10:07:31","modified_gmt":"2024-01-23T09:07:31","slug":"organo-di-controllo-e-revisore-legale-indicazioni-per-gli-enti-del-terzo-settore-di-grandi-dimensioni","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2024\/01\/23\/organo-di-controllo-e-revisore-legale-indicazioni-per-gli-enti-del-terzo-settore-di-grandi-dimensioni\/","title":{"rendered":"Organo di controllo e revisore legale: indicazioni per gli enti del Terzo settore di grandi dimensioni."},"content":{"rendered":"<p>Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito in una circolare alcuni aspetti relativi agli obblighi di nomina dell\u2019organo di controllo e del revisore legale laddove siano stati superati i limiti dimensionali previsti agli articoli 30 e 31del codice del Terzo settore. Nella circolare si specifica che per gli enti trasmigrati nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), gli Uffici sono stati spesso messi in condizione di verificare il superamento dei limiti dimensionali dal quale scaturisce l\u2019obbligo di legge solo in occasione dell\u2019effettiva iscrizione nel Runts o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi alle annualit\u00e0 2021 e 2022). Il Ministero informa che l\u2019avvenuta nomina dell\u2019organo di controllo e\/o del revisore legale al momento in cui l\u2019ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell\u2019ufficio sar\u00e0 valutata positivamente, ai fini della permanenza nel Runts, anche qualora risulti comunque tardivo rispetto al verificarsi dell\u2019evento da cui scaturisce l\u2019obbligo. Il Ministero ricorda poi che dopo due anni in cui i parametri di riferimento sono stati superati, l\u2019ente \u00e8 tenuto a dotarsi di un organo di controllo e\/o di un revisore legale anche se i valori del terzo anno si preannuncino o risultino al di sotto delle soglie di legge, in quanto ai sensi degli articoli 30 e 31 del codice l\u2019obbligo previsto verrebbe meno solo in presenza di un biennio consecutivo che registri, da bilancio approvato, valori inferiori alle soglie di riferimento. Un ulteriore chiarimento riguarda il caso di enti precedentemente non assoggettati al regime codicistico, nemmeno in qualit\u00e0 di ente del Terzo settore (Ets) in via transitoria sono considerati Ets in via transitoria le Onlus, iscritte nella relativa anagrafe unica, per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all\u2019istanza di iscrizione al Runts risulti il superamento delle soglie dimensionali. Il Ministero informa che, nei confronti di tali enti neo-iscritti, l\u2019obbligo di nomina sorger\u00e0 comunque non appena iscritti al Runts, qualora nel biennio precedente l\u2019iscrizione i limiti dimensionali siano stati raggiunti. A seguito dell\u2019iscrizione l\u2019ufficio potr\u00e0 quindi richiedere nei casi suddetti, all\u2019ente che non abbia provveduto, di nominare l\u2019organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine. Una eventuale persistente inerzia dell\u2019ente nel provvedere all\u2019adempimento di legge costituir\u00e0 presupposto per l\u2019avvio del procedimento di cancellazione dal Runts.<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito in una circolare alcuni aspetti relativi agli obblighi di nomina dell\u2019organo di controllo e del revisore legale laddove siano stati superati i limiti dimensionali previsti agli articoli 30 e 31del codice del Terzo settore. 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