{"id":14744,"date":"2023-10-23T18:37:23","date_gmt":"2023-10-23T16:37:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14744"},"modified":"2023-10-23T18:39:14","modified_gmt":"2023-10-23T16:39:14","slug":"limportanza-delle-motivazioni-nelle-convenzioni-con-il-terzo-settore","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2023\/10\/23\/limportanza-delle-motivazioni-nelle-convenzioni-con-il-terzo-settore\/","title":{"rendered":"L\u2019importanza delle motivazioni nelle convenzioni con il Terzo settore"},"content":{"rendered":"<p>In questo contributo si d\u00e0 conto di un nuovo capitolo di un contenzioso amministrativo che vede opposti un comune laziale e una associazione di promozione sociale (Aps) relativamente al convenzionamento per la gestione di un centro anziani ai sensi dell\u2019art. 56 del codice del Terzo settore. Dopo un primo passaggio presso il Tar Lazio la questione \u00e8 stata portata innanzi al Consiglio di Stato che, ribaltando le indicazioni della prima sentenza, ha evidenziato la necessit\u00e0 di un minore formalismo e di una maggiore attenzione alla sostanza.<\/p>\n<p>Ma andiamo con ordine.<\/p>\n<p>Il comune in questione aveva deciso di gestire un centro anziani attraverso il convenzionamento ai sensi dell\u2019art. 56 del codice del Terzo settore con Aps aventi tale attivit\u00e0 come esclusiva o prevalente nel proprio statuto. Accanto all\u2019Aps con cui il comune in questione si era poi convenzionato, ve ne era un\u2019altra intenzionata a proporsi per la medesima attivit\u00e0, ma a causa delle restrizioni imposte dal covid, aveva consegnato la residua documentazione oltre il tempo utile, aspetto ritenuto dal Tar Lazio dirimente al fine di escludere l\u2019associazione ricorrente. Nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha invece accolto l\u2019appello presentato dall\u2019Aps esclusa. Un primo aspetto riguarda la motivazione che deve sorreggere la decisione della pubblica amministrazione. Va motivata, la scelta dello strumento convenzionale in luogo di quello concorsuale competitivo in termini di convenienza argomentando i motivi per cui la convenzione \u00e8 maggiormente adeguata a conseguire le finalit\u00e0 di interesse generale e gli obiettivi di solidariet\u00e0. L\u2019adeguata motivazione rappresenta quindi l\u2019elemento di necessaria garanzia di trasparenza sia nei confronti degli Ets chiamati a collaborare con la pubblica amministrazione, sia nei confronti di tutti gli altri soggetti giuridici. Anche il Consiglio di Stato, procede con l\u2019invio tardivo della documentazione sulla cui base il comune ha dichiarato di avere fondato l\u2019esclusione, doveva essere espressamente indicato quale conditio sine qua non per la partecipazione stessa. A parere del Consiglio di Stato, le mancanze nell\u2019operato del comune interessano anche la \u201cmancata predeterminazione dei criteri di valutazione e scelta del soggetto affidatario della gestione\u201d, rispetto a cui vengono ritenuti insufficienti i richiami \u201ca vaghi principi quali quello di dare la priorit\u00e0 alle domande pervenute\u201d. Tra le ragioni che hanno spinto il comune ad escludere l\u2019associazione ricorrente rientrava anche il fatto che la candidatura dell\u2019associazione risultava priva \u201coltre che della documentazione prevista dalle linee guida regionali, anche di comprovata esperienza nella gestione di un centro anziani nonch\u00e9 di proposte di progettualit\u00e0\u201d. Sebbene le Linee guida regionali si propongano di evitare che si creino situazioni di potenziale concorrenzialit\u00e0 nell\u2019affidamento dei centri anziani alle Aps, non \u00e8 certo l\u2019assenza \u201cforzata\u201d di competitor che contribuisce a realizzare la finalit\u00e0 regionale. Al riguardo, \u00e8 utile ricordare che l\u2019art. 56 del codice del Terzo settore prevede una \u201cvalutazione comparativa\u201d tra le Aps (e le organizzazioni di volontariato), ovviamente se esistenti, al fine di individuare quella con la quale la pubblica amministrazione possa stipulare la relativa convenzione. Dell\u2019affidamento diretto, la convenzione, infatti, richiama \u2013 inter alia \u2013 la necessit\u00e0 di rispettare gli obblighi di servizio, l\u2019indicazione della durata del rapporto giuridico, la disciplina dei rapporti finanziari, le forme di verifica delle prestazioni erogate e il controllo della loro qualit\u00e0, nonch\u00e9 la verifica dei reciproci adempimenti. La convenzione si differenzia per l\u2019assenza di onerosit\u00e0 del rapporto giuridico, per il quale l\u2019ente pubblico pu\u00f2 riconoscere all\u2019associazione di volontariato o di promozione sociale soltanto il rimborso delle spese. In termini conclusivi, si pu\u00f2 dunque affermare che, le convenzioni ex art. 56 del codice del Terzo settore esprimono un chiaro favor nei confronti del ruolo delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale nello svolgimento di servizi sociali di interesse generale. Questo richiede al tempo stesso che la pubblica amministrazione esprima un percorso amministrativo che rende trasparenti presupposti e motivazioni.<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questo contributo si d\u00e0 conto di un nuovo capitolo di un contenzioso amministrativo che vede opposti un comune laziale e una associazione di promozione sociale (Aps) relativamente al convenzionamento per la gestione di un centro anziani ai sensi dell\u2019art. 56 del codice del Terzo settore. 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