{"id":14385,"date":"2023-03-30T15:28:29","date_gmt":"2023-03-30T13:28:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14385"},"modified":"2023-03-30T15:29:08","modified_gmt":"2023-03-30T13:29:08","slug":"gestione-sedi-e-locali-al-terzo-settore-tutte-le-indicazioni-del-ministero","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2023\/03\/30\/gestione-sedi-e-locali-al-terzo-settore-tutte-le-indicazioni-del-ministero\/","title":{"rendered":"Gestione sedi e locali al Terzo settore, tutte le indicazioni del Ministero"},"content":{"rendered":"<p>Nel lungo periodo della riforma del Terzo settore, alla cui piena operativit\u00e0 manca ancora l\u2019Autorizzazione europea necessaria per la completa entrata in vigore di tutto il Titolo X del codice del Terzo settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali continua a rispondere ai molti quesi-ti sull\u2019interpretazione di numerosi aspetti della \u201cnuova\u201d disciplina. Tra questi segnaliamo la previsione in forza della quale \u201cle sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attivit\u00e0 istituzionali, purch\u00e9 non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d\u2019uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemen-te dalla destinazione urbanistica\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019ambito soggettivo \u00e8 limitato agli enti del Terzo settore, cio\u00e8:<br \/>\n\u2022 Enti qualificati come enti del Terzo settore, secondo la definizione dettata dall\u2019art. 4, comma 1 del codice, e che siano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);<br \/>\n\u2022 Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) gi\u00e0 iscritte negli appositi registri che, secondo le previsioni dell\u2019art. 54 del codice, sono state oggetto di tra-smigrazione nel Runts;<br \/>\n\u2022 Organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale (Onlus) iscritte nell\u2019omonima anagrafe.<br \/>\nDal momento che il quesito riguardava un\u2019associazione sportiva dilettantistica per la quale era in corso l\u2019accertamento della qualifica come ente di Terzo settore, il Ministero puntualizza che non rientrano nel Terzo settore le associazioni e le societ\u00e0 sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) cos\u00ec co-me gli altri enti iscritti nel registro Coni (ora sostituito dal registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilet-tantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport), a meno che non siano in possesso della qualifica di Ets. Precisa, inoltre, che l\u2019agevolazione disposta dall\u2019art. 71 si applica solo dopo l\u2019acquisizione del-la qualifica di ente del Terzo settore e fintanto che essa sussista.<\/p>\n<p>Il Ministero precisa che la previsione dell\u2019art. 71 non consente di cambiare la destinazione d\u2019uso de-gli ambienti nei quali gli Ets svolgono la loro attivit\u00e0 istituzionale, e ci\u00f2 per due motivi:<br \/>\n&#8211; Se l\u2019utilizzo di un immobile da parte di un Ets avesse come conseguenza l\u2019effetto di determinar-ne il cambio di destinazione d\u2019uso questo avrebbe carattere permanente e, sarebbe efficace anche nei confronti di successivi utilizzatori non in possesso della qualifica di Ets. Si tratterebbe di un\u2019interpretazione difforme dalle finalit\u00e0 della norma che deve operare solo in favore dei sog-getti individuati e che invece estenderebbe la \u201csua applicabilit\u00e0 a soggetti altri con conseguente sua trasformazione in norma di carattere generale\u201d.<br \/>\n&#8211; Si tratta di una disposizione di carattere speciale che prevale sulla norma urbanistica secondo la quale \u201ccostituisce mutamento rilevante della destinazione d\u2019uso ogni forma di utilizzo dell\u2019immobile o della singola unit\u00e0 immobiliare diversa da quella originaria\u201d, anche se non con-seguente all\u2019esecuzione di opere edilizie, \u201cpurch\u00e9 tale da comportare l\u2019assegnazione dell\u2019immobile o dell\u2019unit\u00e0 immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale\u201d. Questa compatibilit\u00e0 con tutte le destinazioni consente agli Ets di utilizzare gli ambienti per lo svolgi-mento delle attivit\u00e0 di interesse generale.<\/p>\n<p>La terza nota del Ministero riguarda un caso piuttosto particolare che offre la possibilit\u00e0 di delinea-re il rapporto che pu\u00f2 esistere tra attivit\u00e0 di interesse generale ed attivit\u00e0 di culto in un Ets e di af-frontare alcuni aspetti di carattere generale riguardanti gli enti religiosi civilmente riconosciti e la specifica disciplina di questi soggetti nell\u2019ambito della Riforma del Terzo settore. La nota afferma che una celebrazione solo occasionale non \u00e8 nemmeno in grado di poter determinare un diverso \u201coggetto sociale\u201d dell\u2019ente e, dunque, pu\u00f2 essere promossa dall\u2019ente di Terzo settore e pu\u00f2 essere svolta negli ambienti in cui l\u2019ente svolge la propria attivit\u00e0 istituzionale, anche avvalendosi del regime di favore dell\u2019art. 71. Il Ministero ben distingue la situazione degli \u201centi religiosi civilmente riconosciu-ti\u201d, ai quali \u00e8 consentito avvalersi della normativa del Terzo settore limitatamente alle attivit\u00e0 istitu-zionali di interesse generale ed alle eventuali attivit\u00e0 diverse di cui all\u2019art. 6 sul presupposto che sus-sistano anche, e necessariamente, attivit\u00e0 di religione o culto.<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel lungo periodo della riforma del Terzo settore, alla cui piena operativit\u00e0 manca ancora l\u2019Autorizzazione europea necessaria per la completa entrata in vigore di tutto il Titolo X del codice del Terzo settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali continua a rispondere ai molti quesi-ti sull\u2019interpretazione di numerosi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[64,65,60],"tags":[81,75,77,76,78,74],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14385"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14385"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14385\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14386,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14385\/revisions\/14386"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}