{"id":14114,"date":"2022-11-18T12:05:50","date_gmt":"2022-11-18T11:05:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14114"},"modified":"2022-11-18T12:06:24","modified_gmt":"2022-11-18T11:06:24","slug":"terzo-settore-lavoratori-sportivi-e-qualifica-di-organizzazioni-le-novita-nella-riforma-dello-sport","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2022\/11\/18\/terzo-settore-lavoratori-sportivi-e-qualifica-di-organizzazioni-le-novita-nella-riforma-dello-sport\/","title":{"rendered":"Terzo settore, lavoratori sportivi e qualifica di organizzazioni: le novit\u00e0 nella riforma dello Sport"},"content":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta ufficiale del 2 novembre \u00e8 apparso il correttivo al decreto di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonch\u00e9 di lavoro sportivo. Si tratta di uno dei cinque pilastri su cui si fonda la pi\u00f9 complessiva riforma dell\u2019ordinamento sportivo. Sulla sua entrata in vigore ci sono ancora dubbi: \u00e8 prevista per il primo gennaio 2023 ma significative sono le pressioni per ottenerne la posticipazione che potrebbe essere formalizzata nella prossima legge di bilancio.<br \/>\nVi sono tre importanti aspetti del correttivo, ossia:<br \/>\n\u2022\tl\u2019armonizzazione tra riforma dell\u2019ordinamento sportivo e codice del Terzo settore;<br \/>\n\u2022\tla disciplina dei cosiddetti lavoratori sportivi;<br \/>\n\u2022\tl\u2019individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive.<br \/>\n\u00c8 stato inoltre affermato che gli enti del Terzo settore del mondo sportivo devono indicare nello statuto lo \u201csvolgimento stabile dell\u2019organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l\u2019assistenza all\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica\u201d, ma \u00e8 possibile svolgere anche altre attivit\u00e0 di interesse generale, non essendo necessario in questo caso che quella sportiva sia l\u2019attivit\u00e0 principale.<br \/>\nPer quanto concerne i lavoratori si evidenziano tre aspetti:<br \/>\n\u2022 La norma che garantisce alle organizzazioni sportive la possibilit\u00e0 di avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative rimane immutata;<br \/>\n\u2022 I lavoratori sportivi sono soggetti ad una disciplina speciale;<br \/>\n\u2022 Le collaborazioni amministrativo-gestionali non sono prestazioni di lavoro sportivo ma accedono ad agevolazioni fiscali e previdenziali.<br \/>\nPer comprendere le ragioni della riforma delle collaborazioni in ambito sportivo \u00e8 necessario analizzare il contesto in cui nasce.<br \/>\nLa maggior parte delle organizzazioni sportive si \u00e8 avvalsa negli anni del cosiddetto compenso sportivo, un istituto qualificato sotto il profilo fiscale come reddito diverso. Essendo privo di una definizione giuslavoristica, l\u2019istituto \u00e8 stato soggetto ad interpretazioni non uniformi, per questo motivo c\u2019\u00e8 stata la necessit\u00e0 sia di disporre di un quadro normativo chiaro, per non lasciare le organizzazioni nel limbo del contenzioso, che di garantire tutele ai lavoratori dello sport, una necessit\u00e0 esplosa durante il periodo pandemico.<br \/>\nIl provvedimento, prevede che nella maggior parte dei casi i lavoratori sportivi potranno essere qualificati come collaboratori coordinati e continuativi, ed introduce semplificazioni per gli adempimenti legati ai collaboratori coordinati e continuativi. Per la categoria dei lavoratori dipendenti il contratto \u00e8 a tempo determinato: massimo cinque anni. Il dipendente non sar\u00e0 tutelato da diverse disposizioni contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori per la peculiarit\u00e0 della prestazione e per l\u2019incidenza che riveste l\u2019ordinamento sportivo su tutti gli aspetti sanzionatori. Inoltre, il provvedimento introduce novit\u00e0 anche per i dipendenti pubblici: possono svolgere attivit\u00e0 di volontariato previa comunicazione.<br \/>\nPer assumere tale qualifica \u00e8 necessario essere iscritti nel Registro delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche che, a sua volta, richiede come presupposto lo svolgimento delle seguenti attivit\u00e0:<br \/>\n&#8211; attivit\u00e0 sportiva, intesa come partecipazione ad attivit\u00e0 competitive e agonistiche organizzate dagli organismi affilianti;<br \/>\n&#8211; la formazione, intesa come la partecipazione ai percorsi di qualificazione indetti dagli organismi affilianti;<br \/>\n&#8211; la didattica, intesa come l\u2019organizzazione di corsi sportivi;<br \/>\n&#8211; la preparazione e l&#8217;assistenza all&#8217;attivit\u00e0 sportiva dilettantistica, intesa come l\u2019attivit\u00e0 di allenamento degli atleti.<\/p>\n<p>Fonte: Gazzetta Ufficiale<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta ufficiale del 2 novembre \u00e8 apparso il correttivo al decreto di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonch\u00e9 di lavoro sportivo. 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