{"id":13194,"date":"2021-07-09T12:33:37","date_gmt":"2021-07-09T10:33:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=13194"},"modified":"2021-07-09T12:34:27","modified_gmt":"2021-07-09T10:34:27","slug":"comunicazione-obbligatoria-delle-erogazioni-pubbliche-e-relative-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2021\/07\/09\/comunicazione-obbligatoria-delle-erogazioni-pubbliche-e-relative-sanzioni\/","title":{"rendered":"COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE E RELATIVE SANZIONI"},"content":{"rendered":"<p>Il 30 giugno per gli enti non profit, comprese le cooperative sociali che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, \u00e8 scaduto il termine, relativo all\u2019obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici in denaro o in natura ricevuti nell\u2019anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000,00 euro.<br \/>\nIl discorso si complica per le cooperative, che sono sia \u201csociet\u00e0\u201d che \u201conlus\u201d di diritto perch\u00e9 la circolare ministeriale afferma la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all\u2019obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le societ\u00e0 di persone. piuttosto che per quelle delle Onlus.<br \/>\nIn caso di non ottemperanza dell\u2019obbligo di pubblicazione \u00e8 prevista, una sanzione economica pari all\u20191% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000,00 euro) oltre l\u2019obbligo di pubblicazione. Se ci\u00f2 non avviene entro 90 giorni, \u00e8 prevista la restituzione integrale di quanto ricevuto.<br \/>\nLa legge di conversione del Decreto legge Riaperture \u00e8 per\u00f2 intervenuta rinviando la decorrenza delle sanzioni di cui sopra al 1\u00b0 gennaio 2022 (art. 11 sexiesdecies del D.L. 22.04.2021, n. 52, convertito con la L. 17.06.2021, n. 87). Dunque, per il mancato adempimento, durante il 2021, non pu\u00f2 essere disposta alcuna sanzione.<br \/>\nLa circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2\/2019 precisa che il limite dei 10.000,00 euro \u00e8 cumulativo e non riferito alla singola erogazione.<br \/>\nSi parla di contributi \u201ceffettivamente erogati\u201d, quindi vanno conteggiate solo le somme che l\u2019organizzazione ha effettivamente incassato nel corso dell\u2019esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state stanziate, ma non ancora incassate.<br \/>\nNon tutte le risorse ricevute dalle pubbliche amministrazioni rientrano nei 10.000,00 euro di cui si parla, ma solamente quelle relative a \u201csovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura \u201cnon aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria\u201d.<br \/>\nNon vanno conteggiati quindi gli apporti economici di natura commerciale (i corrispettivi a fronte dell\u2019obbligo di effettuare una prestazione) e quelli ricevuti a titolo di risarcimento, mentre vi rientra quanto incassato a titolo di liberalit\u00e0 o in seguito alla presentazione di un progetto.<br \/>\nI contributi possono essere non solo in denaro ma anche \u201cin natura\u201d, nei quali rientrano anche le risorse strumentali, come, ad esempio, il valore di un bene mobile o immobile ricevuto in comodato dalla pubblica amministrazione.<br \/>\nImportanti chiarimenti sul nostro tema sono stati forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (la n. 2 dell\u201911 gennaio 2019) che ha escluso il 5 per mille dall\u2019obbligo di pubblicazione di cui parliamo, dal momento che si tratta di una misura che ha carattere generale (permanente) e per via del fatto che tali somme sono gi\u00e0 soggette agli specifici obblighi di pubblicit\u00e0 previsti dall&#8217;articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020: I beneficiari del 5 X 1000 hanno l&#8217;obbligo di pubblicare sul proprio sito web quanto percepito, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la rendicontazione dello stesso, dandone comunicazione all&#8217;amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.<br \/>\nQuesti i dati da pubblicare: denominazione e codice fiscale dell\u2019ente che ha ricevuto le erogazioni; denominazione delle pubbliche amministrazioni che le hanno erogate; ammontare percepito da ciascun ente pubblico, date di incasso e causale (il motivo per cui gli importi sono state erogati: contributi a fronte di un progetto presentato dall\u2019ente, ovvero come \u201cliberalit\u00e0, ecc.).<br \/>\nPer la pubblicazione, \u00e8 consentito l\u2019utilizzo del proprio sito Internet e, secondo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell\u201911.01.2019, agli enti non commerciali \u00e8 anche permesso l\u2019uso della propria pagina Facebook. Ai sensi dell\u2019art 125-bis del D.L. 124\/2017, i soggetti \u201cnon tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all\u2019obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza di quest\u2019ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza\u201d. Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa possono assolvere l\u2019obbligo di trasparenza in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio.<br \/>\nLe normative non stabiliscono quale debba essere la durata della pubblicazione. \u00c8 consigliabile prevedere una sezione ad hoc (del sito, per esempio) e lasciarli pubblicati in maniera stabile, anno dopo anno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 30 giugno per gli enti non profit, comprese le cooperative sociali che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, \u00e8 scaduto il termine, relativo all\u2019obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici in denaro o in natura ricevuti nell\u2019anno precedente, qualora questi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[64,65],"tags":[75,77,76,94,78,74,86],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13194"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13194"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13196,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13194\/revisions\/13196"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}