{"id":12995,"date":"2021-04-08T17:46:03","date_gmt":"2021-04-08T15:46:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=12995"},"modified":"2021-04-08T17:46:37","modified_gmt":"2021-04-08T15:46:37","slug":"registro-unico-del-terzo-settore-perche-e-come-iscriversi","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2021\/04\/08\/registro-unico-del-terzo-settore-perche-e-come-iscriversi\/","title":{"rendered":"REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE, PERCH\u00c9 E COME ISCRIVERSI"},"content":{"rendered":"<p>Ricordiamo intanto che si parla di registro unico perch\u00e9 da pi\u00f9 registri attualmente in vigore, si passer\u00e0 a uno solo, il RUNTS, che al suo interno sar\u00e0 suddiviso in pi\u00f9 sezioni:<br \/>\nODV;<br \/>\nAPS;<br \/>\nEnti filantropici;<br \/>\nImprese sociali, incluse le cooperative sociali;<br \/>\nReti associative, incluse quelle nazionali;<br \/>\nSociet\u00e0 di mutuo soccorso;<br \/>\nAltri enti del Terzo settore.<br \/>\nIl sistema di registrazione sar\u00e0 interamente informatico e telematico. Questo significa che tutte le comunicazioni tra gli uffici del RUNTS e gli enti del Terzo settore si svolgeranno con modalit\u00e0 tematiche.<br \/>\nL\u2019iscrizione non \u00e8 obbligatoria un ente pu\u00f2 scegliere di entrare nel RUNTS e di qualificarsi come ente del Terzo settore, ma anche di non farlo, ma \u201cETS\u201d saranno solo gli enti registrati nel RUNTS. E solo gli enti iscritti avranno accesso ai benefici previsti dalla riforma per gli enti del Terzo settore. Si tratta di benefici fiscali e di quelli connessi ai rapporti con gli enti pubblici, legati alle convenzioni previste dell\u2019art. 55 e dall\u2019art. 56 del codice del Terzo settore e quelli legati all\u2019accesso ai fondi riservati agli ETS e a tutto il regime di favore loro riservato.<br \/>\nQuindi, l\u2019iscrizione al RUNTS \u00e8 necessaria per acquisire lo status di ETS e per godere dei benefici dello status di ente del Terzo settore.<br \/>\nMa anche per acquisire la personalit\u00e0 giuridica di diritto privato ed evitare cos\u00ec il rischio patrimoniale che corrono gli amministratori di un&#8217;associazione non riconosciuta. Negli enti con personalit\u00e0 giuridica, infatti, delle obbligazioni  risponde soltanto l\u2019ente con il suo patrimonio e non chi ha sottoscritto l\u2019atto che \u00e8 fonte dell&#8217;obbligazione, in particolare il legale rappresentante. Questa responsabilit\u00e0 limitata in passato si poteva ottenere attraverso una richiesta fatta o in Prefettura o presso la Regione e che richiedeva un test di ammissibilit\u00e0 pi\u00f9 pesante di ci\u00f2 che accade ora con la riforma. Oggi, infatti, un\u2019associazione con soli 15.000 euro di patrimonio minimo (finora occorrevano almeno 50-60.000 euro in denaro), anche in natura, come nel caso di una biblioteca, un\u2019autovettura e altri beni suscettibili di valutazione economica da parte di un perito, se si appoggia al notaio per redigere l\u2019atto costitutivo e richiedere l\u2019iscrizione al Registro, pu\u00f2 ottenere la personalit\u00e0 giuridica grazie alla stessa iscrizione nel RUNTS necessaria per ottenere lo status di ETS. Lo stesso vale per le fondazioni, per le quali occorre per\u00f2 un patrimonio non inferiore a 30.000 euro.<br \/>\nLo status di ente del Terzo settore \u00e8 reversibile. Una volta entrati nel RUNTS e acquisita la qualifica di ETS, si pu\u00f2 tornare indietro, ma bisogna stare attenti perch\u00e9 se si decide di uscire dal Registro, si dovr\u00e0 devolvere ad altri enti del Terzo settore l\u2019incremento patrimoniale realizzato dal momento dell\u2019ingresso.<br \/>\nLo status di ETS \u00e8 modificabile. Poich\u00e9 esistono ben 7 tipologie di enti del Terzo settore: \u00e8 possibile cambiare il proprio status, adattandolo alla nuova tipologia societaria. Il cambio di status si chiama, tecnicamente, \u201cmigrazione\u201d<br \/>\nGli enti che non si iscrivono nel RUNTS  non ottengono lo status di ente del Terzo settore o, se lo possiedono gia, lo perdono, ma possono continuare ad operare come associazione o fondazione del codice civile ordinario o di altre leggi speciali, senza la qualifica e i benefici di essere ETS.<br \/>\nLe imprese sociali (sezione d) e alcune societ\u00e0 di mutuo soccorso (sezione f) dovranno iscriversi al registro delle imprese e la competenza della loro gestione sar\u00e0 dell\u2019ufficio delle imprese competente per sede legale e non dell\u2019ufficio del RUNTS. I dati presenti sul registro delle imprese sulle imprese sociali, le cooperative sociali e le societ\u00e0 di mutuo soccorso, confluiranno nel RUNTS alle sezioni d ed f.<br \/>\nPer accedere al RUNTS, gli enti di nuova costituzione o non ancora iscritti a nessun registro potranno presentare apposita istanza, mentre quelli in atto iscritti nei vari registri vi trasmigreranno automaticamente ad opera degli uffici territoriali dei ei registri ai quali si risulta iscritti. Stiamo parlando solo delle ODV e APS che al giorno prima della data di avvio del Registro risultino iscritte nei vecchi registri. La trasmigrazione, quindi, non riguarda i nuovi enti, n\u00e9 le ONLUS, e non avviene su istanza di parte. Saranno gli stessi uffici pubblici a portarla a termine. Toccher\u00e0 poi agli uffici regionali del RUNTS verificare la sussistenza dei requisiti, a cominciare dalla conformit\u00e0 dello statuto al nuovo Codice.<br \/>\n(Fonte; rielaborazione propria di un documento di Comunicazione CSVnet &#8211; Cantiere terzo settore)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricordiamo intanto che si parla di registro unico perch\u00e9 da pi\u00f9 registri attualmente in vigore, si passer\u00e0 a uno solo, il RUNTS, che al suo interno sar\u00e0 suddiviso in pi\u00f9 sezioni: ODV; APS; Enti filantropici; Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; Reti associative, incluse quelle nazionali; Societ\u00e0 di mutuo soccorso; [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[64,65,60],"tags":[75,77,76,78,74],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12995"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12995"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12995\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12997,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12995\/revisions\/12997"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}