{"id":12922,"date":"2021-03-18T18:59:40","date_gmt":"2021-03-18T17:59:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=12922"},"modified":"2021-03-18T19:00:19","modified_gmt":"2021-03-18T18:00:19","slug":"modello-eas-2021-al-non-profit-istruzioni-per-luso","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2021\/03\/18\/modello-eas-2021-al-non-profit-istruzioni-per-luso\/","title":{"rendered":"MODELLO EAS 2021 AL NON PROFIT, ISTRUZIONI PER L&#8217;USO"},"content":{"rendered":"<p>C&#8217;\u00e8 tempo fino al 31 marzo per inviarlo all&#8217;Agenzia delle entrate, ma solo da parte di alcuni degli enti associativi. Ma cos&#8217;\u00e8 il Modello Eas? Chi \u00e8 obbligato alla sua compilazione? Quali le modalit\u00e0 di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.<br \/>\nDi Daniele Erler, 17 Marzo 2021<\/p>\n<p>Che cos\u2019\u00e8 il Modello Eas e quale importanza riveste ai fini fiscali.<br \/>\nIl  modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) \u00e8 un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all\u2019Agenzia delle entrate.<br \/>\nIl modello Eas \u00e8 una dichiarazione di estrema importanza poich\u00e9 il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attivit\u00e0 istituzionali dell\u2019ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917\/1986 e dall\u2019art. 4 del dpr 633\/1972).<\/p>\n<p>Gli enti esonerati dall\u2019invio<br \/>\nSono esonerate dall\u2019invio di tale modello e quindi non lo devono mai presentare:<br \/>\nle organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali, che non svolgono attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25.05. 1995;<br \/>\nle Onlus, iscritte all\u2019Anagrafe unica tenuta dall\u2019Agenzia delle entrate;<br \/>\nle associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;<br \/>\nle associazioni e le societ\u00e0 sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attivit\u00e0 commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.<\/p>\n<p>Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello<br \/>\nGli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:<br \/>\nle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri regionali e provinciali;<br \/>\nle associazioni e le societ\u00e0 sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che svolgono attivit\u00e0 commerciale o anche solo attivit\u00e0 de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;<br \/>\nle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o provinciali, che svolgono attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995;<br \/>\nle associazioni riconosciute (cio\u00e8 dotate di personalit\u00e0 giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni\/Province autonome o da parte delle Prefetture\/Commissariato del Governo.<br \/>\nGli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell\u2019ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica barrano la casella \u201cSI\u201d del rigo 3).<\/p>\n<p>Gli enti obbligati alla compilazione totale<br \/>\nGli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cio\u00e8 rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cio\u00e8 prive di personalit\u00e0 giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:<br \/>\nsvolgono solo attivit\u00e0 istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;<br \/>\nsvolgono anche attivit\u00e0 dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);<br \/>\nsvolgono attivit\u00e0 commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un\u2019associazione che svolga attivit\u00e0 commerciale in modo esclusivo o prevalente non \u00e8 infatti tenuta a presentare il modello Eas).<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di ripresentare il modello Eas<br \/>\nMentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono gi\u00e0 costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato.<br \/>\nEntro il prossimo 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all\u2019Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2020, inviando un nuovo modello Eas.<br \/>\nSecondo i chiarimenti forniti dall\u2019Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:<br \/>\nalla modifica dei dati anagrafici dell\u2019associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5\/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7\/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);<br \/>\nall\u2019importo dei proventi ricevuti per attivit\u00e0 di sponsorizzazione o pubblicit\u00e0 (rigo 20);<br \/>\nal costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);<br \/>\nall\u2019ammontare delle entrate dell\u2019ente (rigo 23);<br \/>\nal numero degli associati nell\u2019ultimo esercizio chiuso (rigo 24);<br \/>\nall\u2019ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);<br \/>\nal numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).<br \/>\nSe a variare sono quindi i dati appena menzionati, l\u2019associazione non deve ripresentare il modello Eas.<br \/>\nSe invece nel corso del 2020 sono variati uno o pi\u00f9 degli altri dati riportati, questo dovr\u00e0 essere ripresentato entro il 31 marzo 2021 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell\u2019Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.<br \/>\nAlcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l\u2019eventuale apertura della partita iva.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 di invio<br \/>\nIl modello Eas deve essere presentato all\u2019Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo pu\u00f2 fare direttamente l\u2019associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell\u2019Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).<br \/>\nQualora non venisse rispettato il termine del 31 marzo \u00e8 possibile per l\u2019associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l\u2019istituto della remissione in bonis, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cio\u00e8 entro il 30 novembre 2021, e pagando la sanzione di 250 euro.<\/p>\n<p>Modello Eas e riforma del Terzo settore<br \/>\nIl decreto legislativo 117\/2017 (codice del Terzo settore) dispone anche in merito al modello Eas: l\u2019art. 94, c. 4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.<br \/>\nTale disposizione non sembra per\u00f2 ad oggi gi\u00e0 applicabile: vista l\u2019assoluta rilevanza del modello Eas a fini fiscali, appare infatti ragionevole ritenere che l\u2019esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel momento di operativit\u00e0 del nuovo regime fiscale previsto per gli Ets.<br \/>\nDa ci\u00f2 discende che le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo gi\u00e0 oggi considerate enti del Terzo settore in base all\u2019art. 101, c.3 del codice del Terzo settore, sono comunque soggette all\u2019invio del modello Eas nei casi evidenziati in precedenza.<br \/>\nPer quanto riguarda gli altri 2 enti gi\u00e0 oggi considerati Ets, ovvero le Onlus e le Odv: le prime sono come visto esonerate in modo assoluto dall\u2019invio dell\u2019Eas, le secondo sono invece obbligate alla compilazione parziale (e al conseguente invio) solo qualora svolgano attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995.<br \/>\nDato che il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) \u00e8 in dirittura di arrivo, sarebbe importante che le autorit\u00e0 competenti si pronunciassero sull\u2019obbligo di invio del Modello Eas per gli enti del Terzo settore, chiarendo finalmente se l\u2019esonero per essi scatti solo a partire dall\u2019entrata in vigore del nuovo regime fiscale oppure fin dal momento di operativit\u00e0 del Runts.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C&#8217;\u00e8 tempo fino al 31 marzo per inviarlo all&#8217;Agenzia delle entrate, ma solo da parte di alcuni degli enti associativi. 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