{"id":12871,"date":"2021-02-25T12:08:58","date_gmt":"2021-02-25T11:08:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=12871"},"modified":"2021-02-25T12:09:34","modified_gmt":"2021-02-25T11:09:34","slug":"enti-religiosi-ets-e-patrimonio-destinato","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2021\/02\/25\/enti-religiosi-ets-e-patrimonio-destinato\/","title":{"rendered":"ENTI RELIGIOSI ETS E &#8220;PATRIMONIO DESTINATO&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>Gli enti religiosi, che rappresentano gi\u00e0 una parte importante del Terzo settore, si chiedono se diventare ETS. I vantaggi sono infatti tanti, sia di natura fiscale, che dipendenti dal fatto che potersi qualificare come ETS sar\u00e0 sempre pi\u00f9 importante per potere attingere ai tanti specifici finanziamenti pubblici e delle varie fondazioni e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i propri donatori privati. Il nuovo Codice riserva loro un trattamento speciale. L\u2019art. 4, comma 3, del nuovo Cts, ad esempio, consente, a determinate condizioni, di derogare alle norme civilistiche espressamente stabilite per gli altri enti. Si pensi, ad es, al principio di democraticit\u00e0 interna, incompatibile con l\u2019ordinamento canonico di molte confessioni religiose, necessariamente organizzate su base gerarchica.<br \/>\nIl Cts parla di enti religiosi civilmente riconosciuti. Con tale denominazione soggettiva, ci si riferisce non solo agli enti \u201cecclesiastici civilmente riconosciuti\u201d, ma a qualsiasi ente, con riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica, ancorch\u00e9 appartenente a confessioni religiose prive di patti e accordi. Ci\u00f2 non toglie che anche enti religiosi, privi di riconoscimento civilistico, possano essere interessati alla suddetta Riforma, in quanto parte integrante del Terzo Settore.<br \/>\nOgni Istituto pu\u00f2 decidere di svolgere le attivit\u00e0 caritative, rientranti a pieno titolo tra quelle c.d. di interesse generale nel regime della Riforma, secondo il modello del \u201cramo\u201d. In tal caso, l\u2019Istituto deve adottare un regolamento e individuare un patrimonio dedicato (art. 14, co. 2, lett. c), D.M. 106). Del regolamento si \u00e8 detto gi\u00e0 in altro momento, fermiamoci qui a riflettere sul patrimonio da destinare allo svolgimento delle attivit\u00e0 di interesse generale.<br \/>\nLo stesso, pu\u00f2 essere costituito da beni, mobili e immobili e da risorse finanziarie (denaro contante, titoli, crediti). Precisiamo subito che i beni individuati non \u201cfuoriescono\u201d dal perimetro dei beni dell\u2019Istituto conservando, cos\u00ec, la loro natura ecclesiastica. Il patrimonio destinato deve, inoltre, essere adeguato al volume di attivit\u00e0 svolta dal \u201cramo\u201d. In caso contrario, \u00e8 possibile ipotizzare che banche e fornitori richiedano garanzie all\u2019Istituto come condizione per l\u2019erogazione del credito per la prestazione di beni o servizi .<br \/>\nNel corso della vita del \u201cramo\u201d ETS pu\u00f2 accadere che l\u2019Istituto non intenda pi\u00f9 esercitare l\u2019attivit\u00e0 di interesse generale e chieda, quindi, la cancellazione dal RUNTS. In questo caso la Riforma prevede la devoluzione del patrimonio ad altri ETS, secondo quanto previsto dall\u2019artt. 9 e 50 CTS. Ci\u00f2 non significa che l\u2019Istituto dovr\u00e0 devolvere l\u2019intero patrimonio destinato all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 di interesse generale. Per espressa previsione, oggetto di devoluzione saranno esclusivamente, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l\u2019Istituto \u00e8 stato iscritto nel RUNTS (art. 14, co. 2, lett. d), D.M. 106). L&#8217;art. 14 gi\u00e0 citato presta attenzione agli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno gi\u00e0 piena personalit\u00e0 giuridica ai sensi dei patti, accordi e intese conclusi dalle rispettive confessioni religiose con lo Stato italiano.<br \/>\nL&#8217;art. 4, c. 3 del CTS e l&#8217;art. 1, c. 3 D. Lgs. 112\/2017 estendono espressamente agli enti religiosi civilmente riconosciuti la disciplina degli ETS, limitatamente a quelle attivit\u00e0 generali elencate nell&#8217;art. 5 del CTS e nell&#8217;art. 2 del Decreto sull&#8217;Impresa Sociale. In tal senso, i due decreti prescrivono che \u201cper lo svolgimento di tale attivit\u00e0 deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all&#8217;art. 9\u201d. L&#8217;avverbio \u201climitatamente\u201d ci ricorda che le norme giuridiche non si applicano all&#8217;ente religioso civilmente riconosciuto in quanto tale, ma solo alle sue attivit\u00e0 di interesse generale, esercitate mediante la costituzione del Ramo ETS. Il patrimonio destinato degli enti religiosi ai sensi del CTS \u00e8 dunque un requisito per l&#8217;ammissione al Registro del Terzo Settore e il mezzo con cui istituire il Ramo ETS e tutelare l&#8217;ente in caso di scioglimento.<br \/>\nLa corretta e puntuale individuazione dei beni del patrimonio destinato degli enti religiosi consente di garantire che i ricavi, le rendite, i proventi, gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve al suo interno, rispettino i divieti di distribuzione previsti dalla Riforma ETS e rispondano ad un pieno regime di trasparenza. Il Ramo ETS pu\u00f2 avvalersi, inoltre, della possibilit\u00e0 di dar vita a un patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi del citato art. 2447-bis C.C., in quanto la riforma estende quanto previsto per le societ\u00e0 anche agli enti diversi e dunque agli enti religiosi civilmente riconosciuti. In tal senso, seguendo l&#8217;art. 2447-quinquies C.C., i vantaggi per il Ramo sarebbero duplici: il patrimonio dell&#8217;ente religioso non sar\u00e0 aggredibile dai creditori del Ramo ETS e quest&#8217;ultimo avr\u00e0 l&#8217;obbligo di rispondere alle obbligazioni contratte per lo specifico affare unicamente nei limiti del patrimonio destinato.<br \/>\nAltra considerazione, non certamente di poco rilievo, dato il fatto che la scelta di costituire un ente del Terzo settore collegato con l\u2019Istituto comporta la perdita del carattere ecclesiastico dei beni che l\u2019Istituto stesso attribuisce in propriet\u00e0 all\u2019ente collegato, \u00e8 possibile ricorrere a strumenti civilistici che consentano di conservare la propriet\u00e0 dei beni in capo all\u2019Istituto, concedendone all\u2019ente collegato non la propriet\u00e0, ma il solo utilizzo attraverso un comodato, l\u2019attribuzione del diritto di superficie o di usufrutto).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli enti religiosi, che rappresentano gi\u00e0 una parte importante del Terzo settore, si chiedono se diventare ETS. 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