{"id":12748,"date":"2021-01-13T09:39:53","date_gmt":"2021-01-13T08:39:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=12748"},"modified":"2021-01-13T09:42:06","modified_gmt":"2021-01-13T08:42:06","slug":"le-cooperative-sociali","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2021\/01\/13\/le-cooperative-sociali\/","title":{"rendered":"LE COOPERATIVE SOCIALI"},"content":{"rendered":"<p>Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l\u2019interesse generale della comunit\u00e0 alla promozione umana e all\u2019integrazione sociale dei cittadini. Rappresentano una vera e propria impresa sociale, in quanto perseguono l\u2019interesse generale della comunit\u00e0, nel rispetto dei criteri di razionalit\u00e0 economica e dell\u2019 efficiente impiego di tutte le risorse disponibili. La normativa di riferimento \u00e8 rappresentata dalla legge dell\u20198 novembre 1991, n. 381 \u201cDisciplina delle cooperative sociali\u201d. L\u2019Art. 1 della legge, al primo comma, specifica i due tipi di attivit\u00e0 mediante le quali deve essere perseguito lo scopo della cooperativa:<br \/>\n\uf0a7 la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A);<br \/>\n\uf0a7 lo svolgimento di attivit\u00e0 produttive finalizzate all\u2019inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).<br \/>\nLa legge prevede anche l\u2019esistenza delle Cooperative Sociali a scopo plurimo, le quali hanno per oggetto entrambe le attivit\u00e0, A e B. Questa tipologia \u00e8 per\u00f2 ammissibile soltanto a condizione che:<br \/>\n\uf0a7 dall\u2019oggetto sociale emerga il collegamento funzionale tra le attivit\u00e0 di tipo A e B;<br \/>\n\uf0a7 l\u2019organizzazione amministrativa della cooperativa permetta la netta separazione delle gestioni relative alle attivit\u00e0 esercitate.<br \/>\nLe cooperative sociali, in virt\u00f9 del fine sociale che perseguono, sono di diritto cooperative a mutualit\u00e0 prevalente. \u00c8 obbligatoria, pertanto, l\u2019iscrizione nell\u2019 apposito albo tenuto dal Ministero per le Attivit\u00e0 Produttive, con la possibilit\u00e0 di godere delle agevolazioni fiscali e tributarie. L\u2019atto costitutivo di ogni cooperativa sociale deve contenere la manifestazione della volont\u00e0 di costituire una societ\u00e0 e i suoi dati fondamentali e deve essere redatto da un notaio, che lo depositer\u00e0 entro 20 giorni presso l\u2019Ufficio del Registro delle Imprese. Non \u00e8 pi\u00f9 necessario indicare la durata della societ\u00e0, venendo cos\u00ec legittimata la costituzione di cooperative a tempo determinato. Per la sua stipula, il codice civile richiede la partecipazione di almeno nove soci. L\u2019eccezione a questa regola \u00e8 possibile soltanto nell\u2019ipotesi in cui si voglia procedere alla costituzione di una cooperativa composta da sole persone fisiche: in questo caso \u00e8 sufficiente che i soci siano almeno tre. Ogni cooperativa sociale deve possedere un proprio statuto, cio\u00e8 quel complesso di norme relative al funzionamento della societ\u00e0, parte integrante dell\u2019atto costitutivo. Lo stesso deve prevedere:<br \/>\n\uf0a7 la denominazione sociale, la quale, come stabilisce il codice, deve sempre riportare la dizione \u201ccooperativa sociale\u201d;<br \/>\n\uf0a7 la sede legale, che pu\u00f2 essere diversa da quella amministrativa, dove cio\u00e8 la cooperativa ha i propri uffici;<br \/>\n\uf0a7 l\u2019oggetto sociale, cio\u00e8 le attivit\u00e0 che si intendono svolgere;<br \/>\n\uf0a7 la quota sociale o azione, ognuna delle quali non pu\u00f2 essere inferiore a \u20ac 25,00 o superiore a \u20ac 500,00. Le quote e le azioni non possono essere cedute a terzi, salvo autorizzazione degli Amministratori;<br \/>\n\uf0a7 le condizioni per l\u2019ammissione, il recesso e l\u2019esclusione dei soci;<br \/>\n\uf0a7 un\u2019eventuale previsione di maggiori voti per soci persone giuridiche;<br \/>\n\uf0a7 le forme di convocazione dell\u2019assemblea dei soci;<br \/>\n\uf0a7 il sistema di amministrazione adottato;<br \/>\n\uf0a7 la previsione del collegio sindacale, se dovuta o scelta;<br \/>\n\uf0a7 la nomina dei primi amministratori e sindaci.<br \/>\nOgni Cooperativa Sociale deve avere almeno tre soci; fino a quando non si raggiungono i nove soci, la base sociale deve essere composta solo da persone fisiche e si deve applicare la normativa delle S.r.l. \u00c8 fondamentale che sussista una forte correlazione tra i requisiti soggettivi dei soci e l\u2019oggetto sociale previsto nello statuto. Ad esempio, non possono divenire soci quanti esercitano in proprio, attivit\u00e0 che siano in concorrenza con quelle della cooperativa. Nuovi soci possono essere ammessi nella cooperativa tramite una deliberazione degli amministratori, su domanda dell\u2019interessato. Se quest\u2019ultima viene positivamente accolta, ci\u00f2 deve essere comunicato all\u2019interessato e annotato, a cura degli amministratori, nell\u2019apposito libro dei soci. Se invece la domanda viene respinta, l\u2019organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Sempre entro i 60 giorni l\u2019aspirante socio pu\u00f2 chiedere che sull\u2019istanza si pronunci l\u2019assemblea.<br \/>\nIl socio pu\u00f2 essere escluso dalla cooperativa per il mancato versamento della quota sociale, gravi inadempienze, mancanza o perdita dei requisiti e per altri motivi indicati nello statuto. L\u2019esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o dall\u2019assemblea.<br \/>\nAll\u2019interno di ogni cooperativa sono previste diverse tipologie di libri societari:<br \/>\n\uf076 il libro dei soci: \u00e8 il libro dove vengono indicati i nomi dei soci e le relative informazioni di ogni singolo componente. Vi si annotano anche eventuali provvedimenti, ammissioni, cessioni, esclusioni, casi di morte;<br \/>\n\uf076 il libro dei verbali dell\u2019assemblea: in esso vanno trascritti i verbali, appunto, delle assemblee. \u00c8 firmato da un segretario e dal presidente dell\u2019assemblea;<br \/>\n\uf076 il libro dei verbali del consiglio di amministrazione: deve contenere tutti i verbali che riportano le scelte di gestione dell\u2019organo amministrativo;<br \/>\n\uf076 il libro dei verbali del collegio sindacale, se eletto; in esso si annotano tutti gli interventi riguardanti l\u2019analisi periodica della conduzione amministrativa dell\u2019azienda.<br \/>\nInfine, sono previste diverse tipologie di soci:<\/p>\n<p>Soci lavoratori<br \/>\nSono tali coloro che partecipano alla conduzione della societ\u00e0 e mettono a disposizione della cooperativa le loro capacit\u00e0 professionali, ottenendo un compenso proporzionato alla qualit\u00e0 e alla quantit\u00e0 del lavoro prestato.<\/p>\n<p>Soci fruitori<br \/>\nSoci fruitori sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa.<\/p>\n<p>Soci Volontari<br \/>\nSi tratta di una tipologia di socio prevista esclusivamente per le cooperative sociali. La legge 381\/1991 prevede infatti la possibilit\u00e0 che la cooperativa sociale abbia volontari all\u2019interno della propria compagine societaria.<br \/>\nI soci volontari possono essere solo persone fisiche. Proprio perch\u00e9 esclusivi delle cooperative sociali, si tratta di persone che incarnano maggiormente lo scopo di solidariet\u00e0. Infatti la legge 381\/1991 prevede che essi debbano prestare le loro attivit\u00e0 gratuitamente, che non possono superare la met\u00e0 del numero complessivo dei soci e che devono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci. La cooperativa deve assicurarli presso l\u2019INAIL contro gli infortuni, stipulare una polizza che copra la RCT e pu\u00f2 rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate. Nell\u2019espletamento di mansioni e\/o servizi, la loro opera va sempre utilizzata in via complementare e non esclusiva, quindi come arricchimento e sostegno dell\u2019operato gi\u00e0 in essere.<\/p>\n<p>Soci finanziatori<br \/>\nSono soci non interessati alle prestazioni mutualistiche della cooperativa, ma ad effettuare un conveniente investimento in denaro.<\/p>\n<p>Soci svantaggiati<br \/>\nSi considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, le persone tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in et\u00e0 lavorativa che vivano in situazioni di difficolt\u00e0, i condannati ammessi in misura alternativa alla detenzione. Tali condizioni devono risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.<br \/>\nQuesti soci vengono avviati al lavoro nelle cooperative sociali di tipo B, nelle quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori. A fronte di tale inserimento, a tali cooperative vengono riconosciuti vantaggi assai consistenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l\u2019interesse generale della comunit\u00e0 alla promozione umana e all\u2019integrazione sociale dei cittadini. Rappresentano una vera e propria impresa sociale, in quanto perseguono l\u2019interesse generale della comunit\u00e0, nel rispetto dei criteri di razionalit\u00e0 economica e dell\u2019 efficiente impiego di tutte le risorse disponibili. 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