{"id":12351,"date":"2020-11-13T11:42:53","date_gmt":"2020-11-13T10:42:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=12351"},"modified":"2020-11-13T11:43:12","modified_gmt":"2020-11-13T10:43:12","slug":"i-tirocini-cosa-sono-e-come-funzionano","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2020\/11\/13\/i-tirocini-cosa-sono-e-come-funzionano\/","title":{"rendered":"I TIROCINI, COSA SONO E COME FUNZIONANO"},"content":{"rendered":"<p>Il tirocinio (o stage) \u00e8 stato introdotto nel panorama giuridico italiano dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, norma che ha dato attuazione al protocollo 24 settembre 1996 tra il governo e le parti sociali c.d. \u201caccordo per il lavoro\u201d.<br \/>\nIl tirocinio \u00e8 un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e volto all&#8217;inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro.<br \/>\nEsistono due tipi di tirocini:<br \/>\n\u2022\ti tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l&#8217;apprendimento con un&#8217;esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio \u00e8 disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed \u00e8 promosso da scuole, universit\u00e0 o enti di formazione accreditati;<br \/>\n\u2022\ti tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.<br \/>\nIn particolare, la regione Siciliana con la delibera n.292 del 19 luglio 2017 ha modificato le linee guida del 24 Gennaio 2013.<br \/>\n<strong><br \/>\nI TIROCINI EXTRACURRICOLARI<\/strong><br \/>\nI tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento\/reinserimento lavorativo) sono rivolti a:<br \/>\na) soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;<br \/>\nb) lavoratori bene\ufb01ciari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;<br \/>\nc) lavoratori a rischio di disoccupazione;<br \/>\nd) soggetti gi\u00e0 occupati che siano in cerca  di altra occupazione;<br \/>\ne) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all\u2018articolo I. comma 1. della legge n. 68\/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381\/1991; richiedenti protezione intemazionale : titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n.21 deI 2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di per-messo di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del d.lgs. 286\/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24\/2014.<br \/>\nNon rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:<br \/>\n1) i tirocini curriculari, anche nella modalit\u00e0 di tirocinio estivo, promossi da. universit\u00e0, istituzioni<br \/>\nscolastiche. centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle<br \/>\ncomunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all&#8217;interno di un percorso formale di<br \/>\nistruzione o di formazione;<br \/>\n2) i tirocini previsti per l\u2019accesso alle professioni ordin\u00ecstiche, nonch\u00e9 i periodi di pratica professionale;<br \/>\n3) i tirocini transnazionali svolti all\u2019estero o presso un ente sovranazionale;<br \/>\n4) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all\u2018interno delle quote di ingresso<\/p>\n<p><strong>2) DURATA <\/strong><br \/>\nLa durata massima comprensiva di proroghe e rinnovi dei tirocini extracurriculari:<br \/>\n1)\tnon pu\u00f2 essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1 lettera a), b), c), d)<br \/>\n2)\tnon pu\u00f2 essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva pu\u00f2 arrivare fino a ventiquattro mesi<br \/>\nLa durata minima del tirocinio non pu\u00f2 essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti  che operano stagionalmente per  i quali la durata minima \u00e8 di un mese .<br \/>\nNell&#8217;ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio \u00e8 indicata all&#8217;interno del Progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.<br \/>\nll tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternit\u00e0, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. il tirocinio pu\u00f2 inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.<br \/>\nil tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio pu\u00f2 essere interrotto dal soggetto ospitante o dal promotore in caso di gravi inadempienze di uno dei soggetti coinvolti.<br \/>\nll tirocinio pu\u00f2 essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilit\u00e0 a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto<br \/>\nNel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante \u00e8 tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attivit\u00e0 oggetto del percorso formativo.<\/p>\n<p><strong>3. SOGGETTI PROMOTORI<\/strong><br \/>\nI tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b). c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente. ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modi\ufb01care l\u2018elenco:<br \/>\n\u2022\tservizi per l\u2018impiego e agenzie regionali per il lavoro;<br \/>\n\u2022\tistituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell\u2018AFAM;<br \/>\n\u2022\tistituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;<br \/>\n\u2022\tfondazioni di istruzione Tecnico Superiore (lTS);<br \/>\n\u2022\tcentri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e\/o orientamento nonch\u00e9 centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;<br \/>\n\u2022\tcomunit\u00e0 terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purch\u00e9 iscritti negli speci\ufb01ci albi regionali, ove esistenti;<br \/>\n\u2022\tservizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione<br \/>\n\u2022\tistituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una speci\ufb01ca autorizzazione della regione;<br \/>\n\u2022\tsoggetti autorizzati alla intermediazione dall\u2018Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma ,1 lettera il) del decreto legislativo n. 150\/2015 e successive modi\ufb01che, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell&#8217;articolo l2 del medesimo decreto;<br \/>\n\u2022\tAgenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).<br \/>\nLe Regioni e Province Autonome individuano soggetti. pubblici e privati. accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicit\u00e0 e visibilit\u00e0 nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.<\/p>\n<p><strong>4. SOGGETTI OSPITANTI<\/strong><br \/>\nPer soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto o persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privala presso il quale viene realizzato il tirocinio.<br \/>\nFatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo c fatti salvi speci\ufb01ci accordi sindacali, non \u00e8 possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attivit\u00e0 equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unit\u00e0 operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giusti\ufb01cato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonch\u00e9:<br \/>\n\u2022\tlicenziamento per superamento del periodo di comporto<br \/>\n\u2022\tlicenziamento per mancato superamento del periodo di prova;<br \/>\n\u2022\tlicenziamento per fine appalto;<br \/>\n\u2022\trisoluzione del rapporto di apprendistato per volont\u00e0 del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.<br \/>\nIl medesimo soggetto non pu\u00f2 fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio. da soggetto promotore e da soggetto ospitante.<\/p>\n<p><strong>5. CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE<\/strong><br \/>\nil tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.<br \/>\nI tirocinanti non possono:<br \/>\n\u2022\tricoprire ruoli o posizioni proprie dell\u2018organizzazione del soggetto ospitante;<br \/>\n\u2022\tsostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attivit\u00e0;<br \/>\n\u2022\tsostituire il personale in malattia, maternit\u00e0 o ferie.<br \/>\nll tirocinio non pu\u00f2 essere attivato nell&#8217;ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizio) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all&#8217;attivazione del tirocinio. \u00c8 invece compatibile con<br \/>\nl\u2019avere svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non pi\u00f9 di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l\u2019attivazione.<br \/>\nIl soggetto ospitante non pu\u00f2 realizzare pi\u00f9 di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del Piano formativo.<\/p>\n<p><strong>6. LIMITI NUMERICI E PREMIALIT\u00c0<\/strong><br \/>\nPer ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:<br \/>\n\u2022\t1 tirocinante per le unit\u00e0 operative, in assenza di dipendenti o con non pi\u00f9 di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purch\u00e9 la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocini;<br \/>\n\u2022\t 2 tirocinanti per le unit\u00e0 operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purch\u00e9 la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti;<br \/>\n\u2022\ttirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporanamente, con arrotondamento all\u2018unit\u00e0 superiore per le unit\u00e0 operative con pi\u00f9 di venti dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato purch\u00e9 la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di \ufb01ne del tirocinio.<br \/>\nPer i soggetti ospitanti che hanno unit\u00e0 operative con pi\u00f9 di venti dipendenti a tempo indeterminato, l\u2019attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista, \u00e8 subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante, come di seguito riportato.<br \/>\nTali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:<br \/>\n&#8211; un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;<br \/>\n&#8211; due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;<br \/>\n&#8211; tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti:<br \/>\n&#8211; quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;<br \/>\nI tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.<br \/>\n<strong><br \/>\n7) ATTESTAZIONE DELL\u2019ATTIVIT\u00c0 SVOLTA<\/strong><br \/>\nAl termine del tirocinio. sulla base del Piano formativo e del Dossier individuale, \u00e8 rilasciata al tirocinante un&#8217;attestazione finale  firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.<br \/>\nTale attestazione indica e documenta le attivit\u00e0 effettivamente svolte. Ai \ufb01ni del rilascio dell&#8217;attestazione \ufb01nale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel Piano formativo.<br \/>\n(Fonte: Sito ufficiale della Regione Siciliana)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il tirocinio (o stage) \u00e8 stato introdotto nel panorama giuridico italiano dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, norma che ha dato attuazione al protocollo 24 settembre 1996 tra il governo e le parti sociali c.d. \u201caccordo per il lavoro\u201d. 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