{"id":12324,"date":"2020-11-06T12:17:23","date_gmt":"2020-11-06T11:17:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=12324"},"modified":"2020-11-06T12:17:44","modified_gmt":"2020-11-06T11:17:44","slug":"associazioni-non-riconosciute-niente-notaio-per-adeguare-gli-statuti","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2020\/11\/06\/associazioni-non-riconosciute-niente-notaio-per-adeguare-gli-statuti\/","title":{"rendered":"ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, NIENTE NOTAIO PER ADEGUARE GLI STATUTI"},"content":{"rendered":"<p>Le associazioni non riconosciute (quindi prive di personalit\u00e0 giuridica) possono modificare il proprio statuto tramite scrittura privata, a condizione che non ci siano indicazioni diverse nell&#8217;atto costitutivo o nello statuto stesso. Il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali arriva in una nota a firma del direttore Alessandro Lombardi e vale anche per le associazioni che si siano costituite con atto pubblico.<br \/>\nPu\u00f2 essere sufficiente, quindi, il verbale dell&#8217;assemblea registrato all&#8217;Agenzia delle Entrate senza l&#8217;intervento del notaio. Questa indicazione vale anche per le modifiche previste dal Codice del Terzo settore.<br \/>\nIn generale &#8211; precisa la nota &#8211; le associazioni riconosciute e le fondazioni sono costituite per atto pubblico; per le associazioni non riconosciute nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati. Ci sono poi delle eccezioni, riferibili agli enti con leggi speciali. Basti pensare al caso dell&#8217;impresa sociale in forma di associazione non riconosciuta, per cui, anche se l&#8217;ente \u00e8 privo di personalit\u00e0 giuridica, l\u2019atto costitutivo e le modifiche statutarie devono essere svolte in forma di atto pubblico.<\/p>\n<p>La nota ricorda, inoltre, che entro la scadenza fissata dal codice del terzo settore (art. 101 comma 2) e poi prorogata fino allo scorso 31 ottobre, organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus potevano adeguare il proprio statuto con le modalit\u00e0 e le maggioranze previste per le deliberazioni dell&#8217;assemblea ordinaria, quindi con quorum costitutivi e deliberativi non qualificati, o eventuali minori formalit\u00e0 previste dallo statuto dell\u2019ente. Oltre questa scadenza, \u00e8 necessario raggiungere i quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie, e quindi seguire le regole previste per l\u2019assemblea straordinaria.<br \/>\n\u00c8 utile ricordare che le \u201cmodalit\u00e0 semplificate\u201d valgono solo se lo statuto o il regolamento effettivamente le prevedano in caso di assemblea ordinaria; nel caso in cui non siano previste differenze tra quest&#8217;ultima e quella finalizzata alle modifiche statutarie, bisogner\u00e0 seguire il normale iter previsto per le convocazioni pena l&#8217;invalidit\u00e0 delle sedute.<\/p>\n<p>(Fonte: CSVnet &#8211; Cantiere terzo settore)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le associazioni non riconosciute (quindi prive di personalit\u00e0 giuridica) possono modificare il proprio statuto tramite scrittura privata, a condizione che non ci siano indicazioni diverse nell&#8217;atto costitutivo o nello statuto stesso. 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