{"id":11978,"date":"2020-07-29T17:51:01","date_gmt":"2020-07-29T15:51:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=11978"},"modified":"2020-07-29T17:51:26","modified_gmt":"2020-07-29T15:51:26","slug":"le-sanzioni-previste-per-le-violazioni-sulla-sicurezza-in-caso-di-ispezioni-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2020\/07\/29\/le-sanzioni-previste-per-le-violazioni-sulla-sicurezza-in-caso-di-ispezioni-coronavirus\/","title":{"rendered":"LE SANZIONI PREVISTE, PER LE VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA, IN CASO DI ISPEZIONI CORONAVIRUS"},"content":{"rendered":"<p>Il mancato rispetto delle misure di contenimento \u00e8 punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa che va da 400 euro a 1.000 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell\u2019attivit\u00e0 o dell\u2019esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.<\/p>\n<p>Nel rispetto dell\u2019articolo 18, comma 1, lettera d), T.U. salute e sicurezza, il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Rspp e il medico competente, ove presente.<\/p>\n<p>Per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attivit\u00e0 sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. La sanzione penale a carico del datore e del dirigente che non dovessero fornire le c.d. mascherine \u00e8 dall\u2019arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro. Tuttavia, nel caso di specie sussiste anche una sanzione penale a carico del lavoratore che non dovesse utilizzare in modo appropriato i DPI che gli sono stati forniti dall\u2019azienda: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro.<\/p>\n<p>In forza di tale norma il datore di lavoro deve provvedere affinch\u00e9 ciascun lavoratore riceva un\u2019adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa in generale e, in particolar modo, sui rischi specifici cui \u00e8 esposto in relazione all\u2019attivit\u00e0 svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, nonch\u00e9 sulle misure e le attivit\u00e0 di protezione e prevenzione adottate.<\/p>\n<p>I protocolli prevedono che sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l\u2019accesso contemporaneo a tali luoghi, nonch\u00e9 la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse.<\/p>\n<p>Va assicurata, peraltro, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, etc., delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendali e garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi,&nbsp;<em>mouse<\/em>, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.<\/p>\n<p>Anche in questo caso la sanzione per le violazioni citate \u00e8 a carico del datore di lavoro e del dirigente ed \u00e8 punita con l\u2019arresto da 2 a 4 mesi o con l\u2019ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro.<\/p>\n<p>Infine, poich\u00e9 la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e\/o nell\u2019esercizio delle attivit\u00e0 lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all\u2019Inail, ne consegue l\u2019obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi per la salute derivanti dall\u2019esposizione agli agenti biologici presenti nell\u2019ambiente di lavoro, tenendo ben presente che il rischio biologico pu\u00f2 essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell\u2019ambito del ciclo produttivo) che potenziale e occasionale.<\/p>\n<p>Inoltre, si rammenta che per la valutazione del rischio, la scelta dei criteri di redazione del DVR \u00e8 rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicit\u00e0, brevit\u00e0 e comprensibilit\u00e0, in modo da garantirne la completezza e l\u2019idoneit\u00e0, quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.<\/p>\n<p>Per quanto concerne, infine, le sanzioni, si ricorda che l\u2019omesso aggiornamento del DVR nel caso di specie determina la violazione degli articoli 271 e 272, T.U. salute e sicurezza, puniti con le sanzioni di cui all\u2019articolo 282, D.Lgs. 81\/2008, a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e dell\u2019articolo 283, a carico dei preposti.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il mancato rispetto delle misure di contenimento \u00e8 punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa che va da 400 euro a 1.000 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell\u2019attivit\u00e0 o dell\u2019esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. 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